Ambiente di lavoro

Il GAS RADON

Il D.Lgs 230/95, con le integrazioni apportate dal D.Lgs 241/2000, prevede obblighi specifici per gli esercenti di attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali può determinare un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori.

I primi adempimenti obbligatori riguardano gli esercenti di attività che si svolgono in luoghi di lavoro sotterranei: in questi ambienti i datori di lavoro devono procedere con la misura delle concentrazioni di attività radon medie in un anno. 

In assenza di indicazioni precise sulle modalità di effettuazione di queste misure, che avrebbero dovuto essere predisposte dalla specifica Commissione tecnica prevista dall’art. 9 del D.Lgs 230/95, il Coordinamento Interregionale per la Prevenzione ha elaborato e redatto specifiche linee guida per definire i criteri e i metodi per le misure della concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei.

In queste linee guida viene specificato che deve intendersi come luogo di lavoro sotterraneo qualsiasi locale o ambiente che presenta almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante, e destinato a contenere posti di lavoro.

Gli obblighi sopra riportati, oltre alle attività nei tunnel, nelle sottovie o nelle grotte, riguardano anche tutte le attività lavorative svolte in locali sotterranei e autorizzate in deroga all’art. 8 del DPR 303/56. E’ il caso, ad esempio, di esercizi pubblici, banche, ospedali, mense, uffici e altre attività lavorative in genere.

In tutti questi ambienti i datori di lavoro dovranno procedere con le misurazioni sopraccitate. Considerato che tale obbligo è entrato in vigore nel marzo 2002, che la norma stabilisce che entro due anni devono essere effettuate queste misure e che le stesse devono avere la durata di un anno, i datori di lavoro dovranno attivarsi nel più breve tempo possibile. 

MONITORAGGIO DEL RADON

Nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, la stima dell’esposizione media degli occupanti viene di regola condotta attraverso misure integrate protratte per tempi relativamente lunghi. La misura integrata, infatti, annulla l’effetto delle fluttuazioni, che si verificano sia nell’arco della giornata che nel corso delle varie stagioni fornendo un valor medio della concentrazione di radon utile per la stima della dose, come previsto dal Decreto Legislativo n.241/00.

SILEA, in assenza di indicazioni precise sulle modalità di effettuazione di queste misure, che avrebbero dovuto essere predisposte dalla specifica Commissione tecnica prevista dall’art. 9 del D.Lgs 230/95, applica le specifiche linee guida, elaborate e redatte dal Coordinamento Interregionale per la Prevenzione, per definire i criteri e i metodi per le misure della concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei. In particolare le linee guida prevedono l’indagine nei locali dove vi è presenza di personale per almeno 10 ore al mese.

SILEA, per le misure utilizza rilevatori a tracce nucleari e le indagini di laboratorio sono effettuate da un laboratorio riconosciuto dall’ENEA. I rapporti di prova di tali analisi sono emessi da Fisici esperti qualificati in radioprotezione. 

Tutte le attività ed in particolare le valutazioni dell’esposizione, sono svolte sotto il diretto coordinamento di esperti qualificati ai sensi della normativa e iscritti nell’apposito elenco nominativo nazionale Ministeriale.

SILICE LIBERA CRISTALLINA

Il problema dell’esposizione a silice libera cristallina è particolarmente rilevante, poiché presente in numerose attività industriali e lavorative a causa della sua presenza estremamente comune in natura e dell’ampio utilizzo di materiali prodotti che la contengono. 

La silice in diverse forme cristalline e amorfe, rappresenta uno dei minerali più diffusi. La sua forma più comune, il quarzo, costituisce circa il 12% in volume delle rocce della crosta terrestre. 

La silice cristallina, inalata nella sua frazione più fine (particelle con diametro inferiore a 10 μm), è causa determinante o concorrente di varie patologie, di tipo neoplastico e non. Tra di esse si ricordano la Silicosi, la Tubercolosi, le malattie autoimmuni ed il cancro al polmone.

La silicosi può essere:

- cronica: per esposizione anche a concentrazioni relativamente basse per diversi anni;

- accelerata: in presenza di alte concentrazioni;

- acuta: per esposizioni ad alte concentrazioni anche per brevi periodi. 

La frequenza di casi di silicosi in esposti a livelli di Silice pari o superiori al TLV (ACGIH) varia da 1 a 7 casi di silicosi ogni 100 esposti per meno di 30 anni.

Per quanto riguarda l’aspetto cancerogeno di tale agente di rischio, si ricorda che la IARC NEL 1997 ha classificato la silice libera cristallina respirabile in categoria I – “sostanze note per effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad esse e lo sviluppo di tumori”. 

Dal punto di vista normativo l’emanazione del D.lgs 81/2008, nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti. Inoltre (art. 225 comma 2), salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

Con specifico riferimento agli aspetti della valutazione dell’esposizione a silice libera cristallina la principale norma di riferimento è la UNI EN 689/97: “guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione di composti chimici ai fini del confronto con il valore limite e strategia di misurazione”.

SILICE LIBERA CRISTALLINA sui cantieri di demolizione

Scopo delle indagini proposte da SILEA è quindi quello di valutare l’esposizione dei lavoratori durante le operazioni che potenzialmente espongono alla Silice, fornendo quindi un’indicazione del rischio. La valutazione del rischio determina le misure preventive, le cautele operative e gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per garantire la salute degli addetti cercando di minimizzare la possibilità di superamenti di standard di riferimento.

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SILEA da diversi anni ha sviluppato esperienza nel valutare l’esposizione a silice libera cristallina nell’ambito di cantieri di demolizione individuando e monitorando le mansioni più a rischio e fornendo dati al datore di lavoro in modo da attuare misure di abbattimento delle polveri, piani di prevenzione e dare spunto al medico competente per eventuali aspetti sanitari non sempre valutati. 

La competenza di SILEA e la dotazione di apparecchiature per il campionamento e le analisi della sostanza, ha fatto si che sia coinvolta in un gruppo di lavoro sulla silice libera cristallina in lavorazioni di demolizione, che fa capo all’ASL Città di Milano con la collaborazione dell’Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell’Ospedale di Desio (MI).